Verso la fine del mercato tutelato di luce e gas

Il mercato tutelato è agli sgoccioli (salvo proroghe) e tra poco meno di un anno, il 10 gennaio 2024, terminerà sia quello del gas sia quello dell’energia elettrica, vediamo insieme quali saranno le conseguenze e cosa deve fare chi non è ancora passato al mercato libero.

Il servizio di maggior tutela è il regime tariffario stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istituito con la legge n. 481 del 1995, è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. L’ARERA ha il compito di stabilire le condizioni economiche e contrattuali tramite le quali i consumatori hanno accesso a luce e gas. Le condizioni economiche sono riviste trimestralmente in base all’andamento mondiale dei prezzi delle materie prime. Dal 2007 il mercato dell’energia è stato liberalizzato e il consumatore può scegliere il fornitore che preferisce oppure continuare il rapporto di fornitura di energia elettrica o gas alle condizioni interamente regolate. 

Il “Monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas” dell’Arera diffuso lo scorso febbraio, indica che prosegue a ritmo costante l’uscita dei consumatori dal mercato tutelato. Nel settore elettrico il 59,7% delle famiglie si rifornisce nel mercato libero contro il 40,3% che è rimasto nel servizio di maggior tutela mentre nel settore del gas per uso domestico il 62,0% delle famiglie si rifornisce nel mercato libero contro il 37,6% che è rimasto nel mercato tutelato. Ma com’è la situazione nella nostra Regione?

Salvo proroghe, il mercato tutelato cesserà di esistere il 10 gennaio 2024 sia per il gas sia per l’energia elettrica. Cosa succederà ai consumatori che arriveranno alle date fatidiche senza aver scelto il fornitore di luce e gas sul mercato libero? Per loro è prevista l’assegnazione al fornitore che si sarà aggiudicato l’asta territoriale. A quel punto si entrerà a far parte del cosiddetto mercato di salvaguardia, con contratti che avranno condizioni tali da incentivare il passaggio al mercato libero.

Come fare a sapere se la propria utenza è nel mercato tutelato? Basta guardare sulla bolletta. Nella prima pagina, in alto, ci deve essere indicato il mercato di appartenenza con la dicitura “Mercato libero” oppure “Servizio di Maggior Tutela”.

Come passare al mercato libero?

Passare al mercato libero di luce o gas è molto semplice:

  • Confronta le varie offerte presenti sul mercato, sulla base delle tue esigenze con il portale delle offerte.
  • Scegli quella che fa al caso tuo.
  • Contatta il fornitore di tua scelta per via telefonica, web o tramite eventuale sportello clienti presente sul tuo territorio. Fornisci i tuoi dati.
  • Compila e restituisci eventuali documenti che ti vengono inviati riguardo al tuo contratto di fornitura.
  • In genere non dovrai fare altro, dato che ci penserà l’operatore stesso a chiudere il tuo vecchio contratto nel Servizio di Maggior Tutela.

Se cambio venditore può interrompersi la fornitura?

No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.

Se cambio venditore rischio di pagare due volte gli stessi consumi?

No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.

Cambiare venditore ha un costo?

No, cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto.

In particolare, l’imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l’Ufficio del Registro (di norma soltanto nei “casi d’uso”, per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.

I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

Ad esempio: per ottenere il cambio venditore il 1° novembre, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 ottobre; se questo termine viene superato, lo switching slitterà al 1° dicembre.

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Se cambio venditore rischio di pagare due volte gli stessi consumi?

No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.

Ricordati che se hai avuto problemi con il tuo operatore, noi possiamo aiutarti. Chiedi un appuntamento telefonando allo 041.53.30.832-3 oppure scrivendo alla casella mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..