Polizza obbligatoria per monopattini e veicoli elettrici leggeri

Il Consiglio dei Ministri del 03 agosto, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffale Fitto e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le principali novità

  1. obbligo di assicurare i veicoli elettrici leggeri (monopattini, le bici elettriche). Attenzione l’obbligo scatterà con un decreto attuativo Mimit, di concerto con le Infrastrutture e trasporti e Interno, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs dovrà individuare i veicoli elettrici leggeri da sottoporre all’obbligo di copertura;
  2. obbligo di copertura assicurativa per i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” anche se “i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”. In sintesi non si potrà più tenere una vettura ferma nel proprio giardino senza assicurazione, concetto espresso anche dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze;
  3. la sospensione dell’assicurazione non sarà più una concessione della compagnia, ma diventa un obbligo. Ci sono però dei paletti, la sospensione non potrà avere una durata superiore a 9 mesi (durante il periodo di validità della polizza) e potrà essere richiesto più volte;
  4. sarà potenziato il preventivatore Ivass che permette ai consumatori di confrontare, senza alcun costo, i premi e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione;
  5. la protezione delle persone lese, anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (non più nel solo caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), in tutta l’Unione, attraverso l’istituzione o l’autorizzazione di un Organismo già esistente con la funzione di provvedere al relativo indennizzo.