In caso di manipolazione dell'Euribor gli interessi del mutuo sono nulli

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con una sentenza storica (peraltro estremamente sintetica sul punto) per la prima volta offre la possibilità, per estensione rispetto al caso in oggetto, di contestare i tassi a tutti quei cittadini che hanno aperto un mutuo tra il 29 marzo 2005 ed il 30 maggio 2008.

Con ordinanza n.34889 del 13/12/2023 la terza sezione della Corte di Cassazione ha infatti dichiarato la nullità del tasso di interesse determinato facendo riferimento al tasso Euribor.

Un tasso accertato dalla Commissione Europea come manipolato dal 2005 al 2008 per effetto di un cartello bancario tra quattro Banche Europee (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland, partecipanti al panel di formazione di tale tasso), con conseguente violazione della normativa antitrust italiana ed europea e conseguente sanzionamento.

La Suprema Corte ha dunque confermato la rilevanza della previgente decisione del 2013 della Commissione Europea, alla quale ha riconosciuto il valore di prova privilegiata dell'intesa manipolativa, affermando che è possibile ricalcolare un contratto bancario indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato con una banca che non abbia partecipato al cartello vietato.

La decisione, pur riguardando nello specifico un contratto di leasing, per estensione, come indicato in premessa, verrebbe a riguardare tutti quei contratti bancari (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti e derivati) che per la determinazione del tasso di interesse hanno fatto riferimento ai valori dell’indice Euribor compresi tra il 2005 e il 2008. 

Nella decisione della Cassazione viene stabilito un principio di diritto, che rimanda alla Corte d’Appello di Milano per le valutazioni del caso concreto.

Dal punto di vista teorico l’ordinanza costituisce sicuramente una novità e c’è ora da capire quali potrebbero essere gli effetti di tale decisione.

Potenzialmente si potrebbero aprire azioni a tutela del proprio diritto. Nel concreto si tratterà di valutare la possibilità di farlo valere, considerando sia il cd. dies a quo (ovvero il giorno dal quale si computano i termini di una eventuale prescrizione) che il tipo di nullità cui fare riferimento (totale o parziale, sulla singola clausola o sull’intero contratto), sulla base sia della prossima decisione della Corte d’Appello di Milano che delle decisioni della Cassazione e della successiva giurisprudenza.

Nel ricordare che la prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.), poiché l’ordinanza della Corte di Cassazione non entra in dettaglio sul punto, si potrebbero configurare in astratto due tesi contrapposte:

- la prima, più favorevole ai consumatori, suggerirebbe la possibilità di intentare una azione di ripetizione dell’indebito in ogni momento fino alla chiusura del contratto;

- la seconda, che poggia invece su una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (la n.24418/2010, cd. sentenza Rohrdorf), affermerebbe che il diritto alla prescrizione si estingue nel termine decennale computato dal momento in cui sia stato effettuato l’ultimo pagamento (e quindi qualora fosse questa la lettura, si sarebbe già oltre i termini legali previsti).

Si tratta quindi di attendere la pronuncia da parte della Corte d’Appello di Milano al fine di verificare quale sarà l’orientamento prevalente.

Vi invitiamo comunque a contattare Adiconsum al fine di verificare, nel singolo caso concreto, la possibilità e la convenienza nell’attivare una eventuale causa di risarcimento.