Estinzione prestito, vanno restituite anche le spese di accensione

Una vittoria importante per i consumatori, la sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale, secondo la quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi.

Lo scorso 22 dicembre la Corte Costituzionale nella sentenza n. 263 (vedi sentenza) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. Cosa significa questo per un consumatore?

Partiamo dal principio, quando si chiede un prestito oltre agli interessi si devono mettere in conto anche altri esborsi richiesti dalla società emittente per costi di istruttoria, spese incasso rata, spese comunicazioni periodiche, polizza assicurativa, imposta di bollo…

Nel 2010 arriva la Direttiva 48/2008/CE sul credito ai consumatori, recepita con il D.Lgs. n. 141/2010, la quale all’art. 16 par. 1 prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

In pratica estinguendo il prestito, oltre a non pagare più interessi e tutti gli altri costi ricorrenti (incasso rata, comunicazioni periodiche..), deve essere restituita la quota “non usufruita” di alcune spese pagate in una tantum come la polizza assicurativa, ad es. se era stato pagato un premio di 500 euro per un prestito della durata di 5 anni e dopo 12 mesi veniva estinto, la società erogatrice restituiva 400 euro mentre nulla viene restituito per le spese non ricorrenti (ad es. quelli di istruttoria).

La situazione migliora per i consumatori con la sentenza Lexitor del 11/09/2019 della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18) la quale afferma che in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi) il consumatore ha diritto anche alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento. In sostanza, al consumatore che estingue un prestito devono essere rimborsati anche i costi collegati all’erogazione del finanziamento (ad es. le spese di istruttoria, le provvigioni di agenzia…).

Sugli effetti della sentenza Lexitor interviene l’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che modifica anche il Testo Unico Bancario per tenere conto della sentenza Lexitor. Tuttavia la norma vale solo per i contratti che sono stati sottoscritti dal 25 luglio 2021 in poi, in sostanza limitandone l’impatto retroattivo.

La Corte Costituzionale su sollecitazione del Tribunale di Torino ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies stabilendo che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. La sentenza nulla riporta sulle modalità di rimborso, per cui la richiesta dovrà essere presentata, per i finanziamenti già estinti alla data del 25 luglio 2021, dal consumatore, tenendo però conto dei limiti decennali della prescrizione.

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