Agcm sanziona Edison, Tim e Wind

L’Autorità Garante del Mercato interviene a tutela dei consumatori sanzionando Edison (3,8 mld di euro), Tim (1 milione di euro) e Wind (5 milioni di euro) per comportamenti scorretti, andiamo a vedere quali sono.

L’Autorità Garante del Mercato, continua nel suo lavoro di controllo dei comportamenti degli operatori con sanzioni erogate a chi non rispetta le normative. Questa volta è toccato a tre colossi (Edison, Tim e Wind) cadere sotto le contestazioni dell’Agcm ed essere sanzionati con multe milionarie. Vediamo per quali motivi.

Edison è stata accusata per la mancanza di trasparenza e completezza delle condizioni economiche di fornitura rappresentate sul proprio sito e attraverso altri canali di diffusione pubblicitaria, con specifico riferimento alla esistenza e quantificazione dei costi applicabili all’utenza, quali in particolare gli oneri di commercializzazione e il sistema di scontistica e vantaggi economici.

In riferimento alle offerte commerciali denominate “Edison web luce”, “Edison web gas”, “Edison web luce e gas”, promosse tramite sito, nell’ultimo trimestre dell’anno 2021, risultava ben evidenziato in primo piano uno sconto (pari a 50 o 100 euro di bonus in bolletta a seconda che il cliente attivasse una sola o entrambe le forniture), con l’unica indicazione, in calce, che lo stesso sarebbe stato riconosciuto nelle bollette relative ai primi 12 mesi, senza ulteriori precisazioni sulle modalità di applicazione di tali bonus. Inoltre, sul sito erano riportati unicamente i corrispettivi relativi alle componenti gas e/o luce, in assenza di informazioni circa l’esistenza e l’entità degli “oneri di commercializzazione”, altresì previsti nell’ambito delle condizioni tecnico-economiche presenti sul sito web. Dopo le osservazioni di Agcm, Edison ha sistemato il sito ma dopo 3 giorni la società ha avviato una nuova campagna pubblicitaria, relativa alla predetta offerta “Edison Sweet”, riproponendo le medesime criticità.

L’Agcm dopo l’indagine afferma che “con riferimento al caso di specie, i mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute tramite i mass media, Instagram e lette nel Sito web del Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle comunicazioni su citate” e alla fine del procedimento decide di irrogare a Edison Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.800.000 euro.

Tim, anche in questo caso l’Agcm rileva che la società ha predisposto i messaggi promozionali internet relativi alle suddette offerte fibra (e anche video per l’offerta Magnifica) in modo da evidenziarne esclusivamente le caratteristiche e i vantaggi in termini economici e tecnico/prestazionali, posizionando in modo meno visibile e non immediatamente rilevabile dal consumatore tutte le altre informazioni utili e/o rilevanti, indispensabili per consentirgli di assumere una decisione consapevole in merito alla
sottoscrizione di una delle suindicate offerte fibra disponibili.

Attraverso le segnalazioni dei consumatori è emerso che la promozione dell’offerta TIM Magnifica in sperimentazione effettuata attraverso diversi canali (in particolare il sito web e la TV), a partire dal mese di ottobre 2021, non informava in maniera idonea il consumatore riguardo alle condizioni e limitazioni tecniche (uso di un computer di ultima generazione per disporre della velocità reclamizzata) e geografiche (disponibilità in sole 11 città) dell’offerta, alla perdita del numero fisso in caso di recesso durante la fase di sperimentazione e ai costi effettivi dell’offerta (ad es. il costo mensile di 49,90 euro non comprende le chiamate).

Per l’Autorità la pratica posta in essere da Telecom, relativa alla omissione e/o mancata evidenziazione sul sito web della Società per le tre offerte fibra Premium, Executive e Magnifica, e nello spot televisivo solo per quanto riguarda Magnifica, di informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole. Agcm ha quindi deciso di irrogare alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro.

Wind, ha attivato automaticamente ai propri clienti titolari di scheda SIM prepagata ‘voce e internet’ un servizio aggiuntivo a pagamento. In particolare, Wind Tre ha aumentato di almeno 2 euro il costo mensile del piano tariffario degli utenti (quasi 11 milioni) a fronte dell’offerta di Giga aggiuntivi (in quota variabile a seconda del piano tariffario di partenza) senza che questi abbiano espresso alcun preventivo consenso al riguardo.

Nel periodo 6 dicembre 2021-25 gennaio 2022 ha inviato a gruppi di propri clienti con offerta mobile prepagata un SMS (del tenore di quello di seguito raffigurato), intitolato “Modifiche contratto”, informandoli che “per esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati”, a partire dalle date indicate nel messaggio medesimo, avrebbe aumentato i Giga disponibili nel piano tariffario e successivamente adeguato il costo del piano medesimo. L’utente avrebbe potuto mantenere invariata la sua offerta “inviando il testo NVAR con SMS al numero 40400” o, in alternativa, avrebbe potuto recedere/cambiare operatore senza penali e costi, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla comunicazione di modifica della propria offerta.

La condotta adottata da Wind Tre è quella, dunque, di aver aumentato i Giga disponibili e il costo mensile del piano tariffario di alcuni clienti ‘mobili’ dandone comunicazione come se fosse una modifica contrattuale unilaterale disciplinata dall’art. 98-septiesdecies, comma 5, D.lgs. 259/2003 e al contempo prevedendo, in aggiunta alla facoltà di recedere dal contratto/cambiare operatore contemplata dalla citata disposizione, anche la possibilità per l’utente di mantenere l’originaria offerta con modalità in opt-out, rifiutando la modifica tramite SMS. Quindi, l’utente non interessato all’aumento di Giga a pagamento ha potuto, solo attuando un comportamento attivo, rifiutare espressamente il servizio aggiuntivo ed il relativo addebito supplementare.

L’Agcm conclude dichiarando che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, che esige “il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del Professionista” e vieta di dedurre il consenso del consumatore “utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare”.

Agcm,

  1. tenuto conto della gravità della violazione consistente nell’attivazione automatica di un servizio a pagamento con un impatto finanziario immediato sull’utente consumatore;
  2. della posizione di grave asimmetria informativa e, quindi, di vulnerabilità del consumatore di fronte alle diverse manovre con cui l’operatore di telecomunicazioni ha modificato nel tempo le offerte di servizi dei propri utenti;
  3. considerata la rilevanza economica del professionista, un operatore di elevata notorietà, leader del mercato italiano di riferimento;
  4. infine il grado di diffusione della condotta, che ha coinvolto quasi 11 milioni di utenti,

ha stabilito in 5.000.000 di euro la sanzione amministrativa pecuniaria.