Aumenti prezzi energia, autorizzati dal decreto Milleproroghe

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che dava ragione a Iren e torto all’Antitrust che aveva bloccato le modifiche delle condizioni economiche una volta che queste arrivano a scadenza, il Governo interviene con una norma inserita nel decreto Milleproroghe chiudendo la questione.

Tutto comincia con la norma contenuta nell’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022 che sospende fino al 30 aprile “l’efficacia di ogni  eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di  energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.

L’Antitrust nei sette procedimenti istruttori nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie (vedi articolo) che rappresentano circa l’80% del mercato, aveva anche contestato la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso.  

Iren aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato che nell’ordinanza dello scorso 22 dicembre ha sospeso il provvedimento nella “fattispecie di aggiornamento prezzi per rinnovo di contratto scaduto“. A questo punto la questione si ingarbugliava perché l’ordinanza ha valore per Iren e i propri clienti ma non per tutte le altre società coinvolte nel provvedimento Antitrust, anche se si può immaginare che se facessero ricorso lo vincerebbero.

A risolvere la questione è intervenuto il Governo che nel decreto Milleproroghe:

  1. ha prorogato di un mese (dal 30 aprile al 30 giugno 2023) il termine entro il quale resta in vigore il divieto di fare modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di energia;
  2. indicando che il divieto “non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.

In attesa di vedere la pubblicazione del decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale per valutarne in pieno gli effetti, si può intanto ipotizzare che le compagnie energetiche potranno dal 1° gennaio 2023 (quando entrerà in vigore il decreto) far partire aumenti dei prezzi di fornitura se l’offerta a prezzo fisso è arrivata a scadenza.