L’Antitrust sanziona Mediamarket per pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha sanzionato Mediamarket (3,6 milioni di euro) per la condotta commerciale realizzata nei diversi punti vendita Mediaworld, distribuiti sull’intero territorio nazionale.

A partire dal mese di giugno 2021 sono pervenute all’Agcm numerose segnalazioni da parte di consumatori, e dalla Guardia di Finanza di Chieti. Le segnalazioni di alcuni consumatori, corredate da documentazioni fotografiche, evidenziano come Mediaworld abbia prospettato, in occasione di promozioni e offerte speciali, la vendita di prodotti di telefonia ed elettronica a prezzi scontati ma, al momento dell’acquisto e pagamento del prodotto prescelto, al consumatore sarebbe stato addebitato anche il costo di un prodotto accessorio o di un servizio aggiuntivo da lui non richiesto, come ad esempio un’assicurazione per la copertura di danni all’apparecchio ovvero l’applicazione di una particolare pellicola protettiva dello smartphone, ecc..

Ad esempio, un consumatore aveva letto su un volantino, l’offerta promozionale di un telefono smartphone Redmi Note 9, venduto al prezzo di € 159,00, ma arrivato presso il punto vendita ha dovuto acquistare il telefono – obbligatoriamente – con una pellicola protettiva già applicata, pagando un sovrapprezzo di €25,002 rispetto al prezzo scontato, pubblicizzato nel volantino.

Dalla segnalazione della Guardia di Finanza di Chieti, a seguito dell’accertamento svolto in data 15 dicembre 2021 presso il negozio Mediaworld di Chieti, è emerso che sarebbe prassi costante la vendita congiunta di prodotti di informatica con pacchetti software, con un prezzo di 29,90 da aggiungere al prezzo del PC fisso o portatile; la vendita di smartphone con pellicole protettive con un costo aggiuntivo variabile da 19,90 a 34,90 euro; la vendita di televisori in abbinamento al servizio “pronto all’uso” dal costo variabile da 14,90 a 69,90 euro, ecc.. Nel corso del sopralluogo, la Guardia di Finanza ha acquisto informazioni dal titolare del punto vendita, il quale, rispondendo ad alcuni quesiti in ordine alla condotta sopra descritta, ha ammesso che si tratta di una modalità espositiva e di vendita frequentemente utilizzata nei punti vendita e che i prodotti accessori preinstallati non sono modificabili in quanto il consumatore potrebbe acquistare il prodotto, senza l’accessorio, solo nel caso in cui quest’ultimo sia disponibile in negozio.

Altri consumatori hanno segnalato poi di aver trovato presso i negozi Mediaworld, all’interno di specifiche ceste/scatole trasparenti contrassegnate dal cartello “OFFERTA!”, un prodotto e un suo accessorio, confezionati insieme, con un cartello che indicava un unico prezzo. Recandosi alla cassa con l’intera scatola, il consumatore appurava solo in quel momento che il prodotto accessorio non era ricompreso nel prezzo esposto.

Un consumatore il 3 settembre 2022 si è recato presso il punto vendita Mediaworld di Vittuone (MI) all’interno del centro commerciale “Il destriero”, chiedendo informazioni in merito alla disponibilità di console Sony PlayStation 5 in quanto nel punto vendita il prodotto non risultava esposto né comparivano informazioni relative alle condizioni di vendita. Un commesso comunicava al segnalante la disponibilità in negozio del prodotto richiesto e faceva altresì presente che l’acquisto del citato prodotto era condizionato all’obbligo di acquisto di accessori vari e di un contratto di estensione della garanzia legale.

L’Agcm ha ritenuto che Mediamarket abbia adottato queste prassi commerciale nei confronti di prodotti particolarmente appetibili per il consumatore, come smartphone, Pc, Ipad, Playstation, Smart Tv, che, in media, presentano un prezzo non irrisorio e che vengono di frequente esposti al pubblico in “offerta”. Le vendite abbinate di accessori vengono realizzate e massificate, infatti, proprio in occasione di dette promozioni, in cui l’effetto “aggancio” risulta particolarmente rilevante ed efficace. Per l’Antitrust questa pratica è in grado di limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare e li induce – con modalità surrettizie – ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, violando il dovere di diligenza e integrando una pratica commerciale scorretta.

Ricordiamo che è possibile segnalare ad Agcm una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole:

  • tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it ;
  • compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line..

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