Chiarimenti delle Autorità sullo stop alle modifiche unilaterali dei contratti di energia

Il Decreto Aiuti Bis ha bloccato fino al 30 aprile 2023 le modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas. Il 13 ottobre i presidenti di AGCM e ARERA si sono incontrati per contribuire a chiarire alcuni aspetti della norma.

L’art. 3 del DL Aiuti Bis (n. 115 del 2022), nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Tuttavia a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia ha creato tensioni tra consumatori e aziende con iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Infatti parecchie sono le segnalazioni arrivate per violazioni dell’art.3 del DL Aiuti bis, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità sono arrivate alle Autorità.

L’esame delle segnalazioni e gli approfondimenti svolti hanno portato ARERA ed AGCM a fornire un quadro riassuntivo complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del d.L.115/22

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali – vale l’art 3 del DL 115/22

Avvengono quando, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali. Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

Evoluzioni automatiche delle condizioni economiche – non vale l’art 3 del DL 115/22

In questo caso modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche sono già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula e comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Poiché sono già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità. Quindi non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

Offerte PLACET: rinnovi delle condizioni economiche – non vale l’art 3 del DL 115/22

Il rinnovo non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti. Nel caso delle cd. offerte PLACET – che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). Questo rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.

Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi (gli operatori invocano la forza maggiore) – non valida se non c’è la pronuncia di un giudice

Alle autorità sono arrivate segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere. In questi casi l’aspetto problematico consiste nella comunicazione da parte del venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un nuovo contratto. Secondo le Autorità, l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia del giudice e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti – solo nel mercato libero e con un preavviso di sei mesi

L’esercizio del diritto di recesso è problematico se avviene in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (ad es. sono stati segnalati casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza. In questi casi per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.

Se hai ricevuto una lettera di recesso/aumento di prezzo dal tuo gestore di energia elettrica/gas e vuoi sapere se viola l’art 3. del DL 115/22 e cosa fare, puoi contattarci tramite telefono 041/5330832-833 o mail  veneto@adiconsum.it per fissare un appuntamento, troverai un esperto Adiconsum Veneto che ti aiuterà a risolvere il problema.

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