Arrivano i nuovi limiti e orari per i riscaldamenti

Il 6 ottobre il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto con le nuove date di accensione dei riscaldamenti e le temperature consentite.

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto 383 del 6.10.2022 (https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-%20Riduzione%20riscaldamento.pdf) che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale (https://adiconsumveneto.org/2022/09/08/piano-nazionale-di-contenimento-dei-consumi-di-gas-naturale/). 

Per la stagione invernale 2022-2023 i limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:

a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

Nella nostra regione le provincie di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso sono in zona climatica E, la provincia di Belluno in zona climatica F, mentre le provincie di Verona di Vicenza sono prevalentemente in zona climatica E ma con qualche eccezione in F e Brenzone sul Garda in D.

Attenzione perché in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Il provvedimento prevede che i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado. Per le case da 20 a 19 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili da 18 a 17 gradi. I gradi di tolleranza restano uguali (più o meno 2 gradi).

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Inoltre Enea ha pubblicato un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che si può scaricare a questo indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=542&Itemid=101.

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