Il bonus trasporti non è una somma “una tantum” ma può essere richiesto, fondi permettendo, come cifra massima ogni mese fino al 31 dicembre 2022, lo ha affermato il Ministro del Lavoro.
Il decreto interministeriale che attuava il bonus trasporti all’art 2 indica che il buono “è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità”.
Tuttavia il 1° ottobre il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, annunciando il successo del nuovo incentivo al trasporto pubblico (oltre il milione di voucher emessi), ha chiarito che il bonus può essere richiesto ogni mese – settembre, ottobre, novembre, dicembre – nell’importo massimo di 60 euro per ciascun mese e dietro stipula di un abbonamento mensile, annuale o plurimensile.
Quindi chi ha ottenuto il bonus per un abbonamento mensile a settembre, può fare una nuova richiesta per il mese di ottobre e se rimarranno fondi a sufficienza anche per i mesi di novembre e dicembre. Mentre resta escluso chi ha acquistato un abbonamento annuale lo scorso mese di settembre.
Il Bonus è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Attenzione perché il reddito è personale, questo significa che in una famiglia, anche se i genitori superano entrambi i 35mila euro, la domanda per i figli a carico può essere fatta ugualmente.
Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere, nel limite massimo di 60 euro, ed è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.
Il buono trasporti è nominativo e non cedibile a terzi., inoltre non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rientra nel calcolo ISEE.
Attenzione, se in famiglia vengono acquistati due abbonamenti (ad es. per i figli) è possibile richiedere due buoni però è necessario fare due domande distinte.
Il portale per ottenere il bonus si trova a questo indirizzo https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/. Per accedere è necessario essere in possesso di SPID o CIE. Bisogna fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicare l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico. Alla fine del processo si otterrà un codice da mostrare al momento dell’acquisto.
Il buono è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e deve essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato; il quale a sua volta accede al portale verificandone la validità. In caso positivo viene subito rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito dal beneficiario stesso.
Le domande saranno accettate in ordine cronologico fino all’esaurimento dell’importo stanziato o fino al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che se l’importo dell’abbonamento è superiore ai 60 euro oppure non se ne ha diritto, si può sempre ricorrere, in sede di dichiarazione dei redditi il prossimo anno, alla detrazione del 19% con un limite massimo di 250 euro. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente, sia per conto dei familiari fiscalmente a carico.